Il Tar Puglia ha respinto il ricorso presentato da un finanziere addetto ai servizi di vigilanza doganale nel porto di Bari, sospeso lo scorso 3 gennaio perché non vaccinato contro il Covid-19.
Nella motivazione riportata si legge che il “diritto a non essere vaccinato non ha valenza assoluta, né può essere inteso come intangibile, dovendo essere correlato e contemperato con gli altri fondamentali interessi pubblici, come quelli attinenti alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio di pubblica sicurezza, che nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appaiono in ogni caso prevalenti rispetto all’interesse personale di chi non intende sottoporsi al vaccino”.
Alla base della scelta del militare di non ricevere la dose anti Covid, come si legge nel ricorso presentato, “l’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, inefficacia profilattica dei sieri genici sperimentali impropriamente definiti vaccini anti-Covid e la discriminazione del lavoratore”.
Un ricorso secondo i giudici infondato in quanto “la previsione dell’obbligo vaccinale anche per il personale di polizia si colloca razionalmente tra le misure introdotte dal legislatore per assicurare lo svolgimento dell’attività in condizioni tali da ridurre al massimo il concretizzarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica, in quanto in grado di incentivare l’estendersi della pandemia”.
“L’ingerenza nella vita privata, che l’obbligo vaccinale sicuramente realizza può giustificarsi ove persegua un obiettivo legittimo, senz’altro rinvenibile nella protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità – si legge nella sentenza -. La volontà di praticare proprie convinzioni ideologiche, etiche o religiose non può affermarsi sino ad invadere il labile confine che tutela diritti fondamentali della collettività e individuali al tempo stesso, come nella specie la salute pubblica e l’istruzione scolastica, quali fini perseguiti dal legislatore nelle forme ritenute più opportune per garantire il rispetto di principi costituzionali quali l’uguaglianza e la solidarietà”.
“In tale quadro la sospensione dalla retribuzione costituisce una conseguenza naturale dal mancato servizio prestato e proprio la mancata risoluzione del rapporto di servizio conferma che il legislatore ha adottato una soluzione bilanciata che media tra il contenimento della pandemia e la tutela del lavoro – si legge nella parte finale della sentenza -. Il depotenziamento degli strumenti con la campagna vaccinale ancora in corso e nell’attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica, creerebbe un vuoto regolativo capace di produrre gravi conseguenze sul piano della salvaguardia della salute dei cittadini, la grande maggioranza dei quali, peraltro, ha aderito alla proposta vaccinale e ha comunque ottenuto la certificazione verde”.