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Casamassima, videogames Nintendo craccati: a processo due imprenditori baresi

17 Maggio 2022
– Autore: Raffaele Caruso
17 Maggio 2022
– Autore: Raffaele Caruso

Con la costituzione di parte civile della società giapponese Nintendo Co.Ldt è cominciato dinanzi al Tribunale di Bari il processo per “violazione del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno” nei confronti di due imprenditori baresi, Nicola e Vito Zuccarini.

I due, titolari della società Eureka con sede a Casamassima, in provincia di Bari, specializzata nella attività di commercio elettronico online e off-line di prodotti dell’elettronica, avrebbero commercializzato attraverso un sito internet dispositivi come game copiers e flash card “eludendo – si legge nell’imputazione – le misure tecnologiche di protezione adottate dalla società giapponese”.

Secondo l’accusa, la società barese avrebbe venduto al costo di 25-30 euro dispositivi che, inseriti nell’apparecchio Nintendo, consentivano di “craccare” tutti i giochi, accedendovi quindi senza acquistarli. La vicenda contestata nel processo deriva da una querela fatta nel luglio 2017 dal procuratore speciale della Nintendo.

Dopo due consulenze tecniche, la Procura ha chiesto altrettante archiviazioni del procedimento ma il gip, accogliendo le opposizioni della azienda nipponica, ha prima disposto nuove indagini e poi formulato una imputazione coatta a carico degli imprenditori, difesi dall’avvocato Antonio Maria La Scala. Così la pm Angela Maria Morea ha firmato il decreto di citazione a giudizio e il processo dinanzi al Tribunale monocratico di Bari è cominciato nei giorni scorsi. Si tornerà in aula il 10 novembre.

LA NOTA DEL LEGALE (aggiornamento 18 novembre 2024) – “Formulo la presente, in nome, per conto e nell’interesse dei sig.ri Vito Zuccarini e Nicola Zuccarini, per significare quanto segue. Con sentenza n. 3195/2024 del 13.6-6.9.2024 il Tribunale di Bari II Sezione Penale ha assolto i sig.ri Vito e Nicola Zuccarini, entrambi difesi dal sottoscritto, dall’imputazione loro ascritta perché il fatto non sussiste. Inoltre, in detta sentenza si dà espressamente atto della circostanza che le consulenze tecniche del P.M. e della difesa ‘hanno escluso l’uso elusivo presuntivamente attribuito, quantomeno in misura prevalente’ del dispositivo commercializzato; che ‘tale dispositivo non può essere considerato come destinato in via prevalente o principale alla elusione delle misure di protezione del diritto d’autore contenute nei supporti dei giochi’ e che ‘nel caso di specie non vi è prova oltre ogni ragionevole dubbio dell’uso illecito prevalente della finalità elusiva’”. La presunta attività di masterizzazione di copie pirata non è stata mai neppure contestata ai miei assistiti”.