Il Ministero della Salute ha aggiornato le raccomandazioni utili a garantire il ripristino dell’accesso di familiari e visitatori presso le strutture di ospitalità e di lungodegenza, residente sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture socioassistenziali, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e comunque a tutte le strutture residenziali di cui all’art. 44 del DPCM 12.01.2017.
“Il nuovo contesto di riferimento connesso all’evoluzione epidemiologica e alla cessazione dello stato di emergenza determina una rivisitazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni introdotte a livello nazionale, durante le fasi della pandemia, per tutelare la salute degli assistiti in queste strutture che ospitano persone anziane o disabili o con patologie croniche complesse, che costituiscono una fascia di popolazione particolarmente fragile e a maggior rischio di evoluzione grave se colpita da COVID-19. Misure quali il distanziamento fisico e le restrizioni ai contatti sociali imposte dalle norme volte al contenimento della diffusione del contagio, hanno determinato una riduzione dell’interazione tra gli individui e un impoverimento delle relazioni socioaffettive che, in una popolazione fragile e in larga misura cognitivamente instabile, possono favorire l’ulteriore decadimento psicoemotivo determinando poi un aumentato rischio di peggioramento di patologie di tipo organico – si legge circolare emanata dalla Regione Puglia -. Inoltre, anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dai propri cari e la conseguente difficoltà ad offrire loro sostegno e supporto affettivo. Per tali motivazioni, l’evoluzione della normativa si è pertanto orientata nel tempo verso la ripresa in sicurezza delle visite alle persone ospiti nelle strutture residenziali per favorire le attività socio-relazionali e di supporto all’interno delle strutture stesse, altrettanto necessarie quanto quelle sanitarie. A tal fine, il Ministero della Salute ribadisce come la normativa vigente 1, preveda che debba essere garantito il ripristino dell’accesso di familiari e visitatori presso le strutture sopra menzionate riconoscendo, su tutto il territorio nazionale, il diritto alla continuità delle visite di familiari e visitatori, con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata non sia autosufficiente”.
“Tuttavia, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, la stessa normativa 2 prevede che il direttore sanitario di una struttura di cui sopra possa adottare eventuali misure precauzionali più restrittive, previa comunicazione al competente Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio – specifica la Regione -. Tuttavia, se le motivazioni di rischio sanitario fornite dal direttore sanitario sono ritenute prive di evidenze scientifiche, il Dipartimento di Prevenzione emana, entro tre giorni, un provvedimento motivato che vieta l’applicazione di misure più restrittive. In ragione di quanto previsto dalla normativa nazionale e di quanto raccomandato dal Ministero della Salute con la circolare qui trasmessa, si impartiscono le seguenti disposizioni da osservarsi da parte di tutte le Aziende, Enti, Istituti e Strutture del Servizio Sanitario Regionale, per quanto di competenza”.
1. Obbligo di comunicazione
I Direttori Sanitari delle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residente sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture socio-assistenziali, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e comunque di tutte le strutture residenziali di cui all’art. 44 del DPCM 12.01.2017 sono obbligati a trasmettere all’indirizzo PEC del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente i provvedimenti adottati contenenti «misure precauzionali più restrittive del diritto alla continuità delle visite di familiari e visitatori, con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata non sia autosufficiente». Tale comunicazione deve avvenire entro e non oltre 24 ore solari dall’adozione del provvedimento. 1 art. 1 bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 2 art. 1 bis, comma 1 sexies.1. del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76.
2. Provvedimento del Dipartimento di Prevenzione
Solo nel caso in cui le motivazioni di rischio sanitario addotte dal direttore sanitario nel provvedimento adottato e comunicato al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente siano ritenute prive di evidenze scientifiche, lo stesso Dipartimento di Prevenzione emana, entro tre giorni dalla ricezione della PEC, un provvedimento motivato che vieta al Direttore Sanitario della struttura l’applicazione di misure più restrittive del diritto di accesso, visita e/o assistenza. Il provvedimento è notificato al Direttore Sanitario della struttura a mezzo PEC. Il Direttore Sanitario della struttura, ricevuto a mezzo PEC il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione, è tenuto a revocare immediatamente le misure più ristrettive adottate.
3. Responsabilità del Direttore Sanitario
La mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione e/o la mancata revoca delle misure più restrittive adottate, comporta l’accertamento da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL delle responsabilità previste per legge a carico del Direttore Sanitario. Infatti, l’esercizio del potere affidato dalla legge al Direttore Sanitario comporta una limitazione delle attività di assistenza che i familiari e i volontari possono assicurare ai degenti, nonché una compressione delle relazioni socio affettive, che può trovare giustificazione esclusivamente se derivante da obiettive ragioni di carattere sanitario.
4. Monitoraggio, vigilanza e controllo
I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali sono tenuti a produrre con cadenza quindicinale un riepilogo dei provvedimenti ricevuti dai Direttori Sanitari delle strutture e dei provvedimenti di divieto notificati alle strutture del territorio di riferimento nonché un riepilogo delle attività di vigilanza e controllo poste in essere nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residente sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture socio-assistenziali, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all’art. 44 del DPCM 12.01.2017. Quanto innanzi, al fine di permettere alla Regione Puglia di monitorare l’effettivo pieno ripristino dell’accesso e della continuità delle visite dei familiari nelle strutture residenziali e di lungodegenza comunque denominate insistenti nel territorio pugliese.
5. Requisiti per l’accesso alle strutture
Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 1-bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 (convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e, per ultimo, modificato dalla legge 19 maggio 2022, n.52) (testo allegato), l’accesso dei visitatori alle suddette strutture è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario e ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.