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Protesta a Bari dei lavoratori Arif contro il cambio di contratto, CSA a Regione: “Ora incontro urgente”

1 Febbraio 2023
– Autore: Raffaele Caruso
1 Febbraio 2023
– Autore: Raffaele Caruso

Il sindacato CSA-Regioni Autonomie Locali, rappresentativa a livello nazionale nell’ambito del Comparto Funzioni Locali, ha richiesto un incontro urgente all’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia, dott. Donato Pentassuglia e al vice Presidente della Giunta Regionale Pugliese e Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, dott. Raffaele Piemontese, a tutela di tutti i lavoratori ARIF PUGLIA, ex Contratto Privatistico, dopo il sit-in di protesta di lunedì 30 gennaio che ha visto oltre 100 lavoratori protestare davanti alla sede della Presidenza. La Regione Puglia abrogherà la legge col conseguente cambio di contratto dell’Arif.

“In considerazione dell’ampliamento e della modifica dei compiti assegnati all’Agenzia regionale attività irrigue e forestali (ARIF), a tutto il personale di muova assunzione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7bis del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.) convertito con modificazione dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 – si legge nella nota -. Al personale dipendente dell’ente ed attualmente inquadrato nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, si applica a partire dal 1° gennaio 2023 il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali e regionali. All’applicazione di questa previsione si provvede attraverso una tabella di equiparazione definita, previa informazione e confronto con i soggetti sindacali nel rispetto delle regole dettate dal contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 2018 da ARIF, tenendo conto dell’ordinamento professionale e delle abilitazioni professionali ed utilizzando le posizioni di progressione economica, in relazione agli elementi distintivi previsti dai contratti nazionali ed al trattamento economico fisso e continuativo in godimento. Dalla modifica dell’inquadramento del personale attualmente dipendente non devono derivare né variazioni del trattamento economico in godimento con riferimento esclusivo alle voci che hanno un carattere fisso e continuativo, né variazioni delle risorse complessivamente destinate al salario accessorio del personale dipendente, che fino alla stipula del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo continuerà ad essere erogato con le regole attualmente in vigore. Eventuali differenze negative derivanti dal primo reinquadramento sono erogate come assegni ad personam riassorbibili con i futuri miglioramenti contrattuali. Comma 4 E’ abrogato l’articolo 12, comma 2 quinquies, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali). Comma 5 Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dalla norma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia. La legge Regionale n° 30 del 30/11/2022 veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia -n°131 suppl.del 01/12/2022. Con la presente, questa Organizzazione Sindacale sollecita l’incontro previsto affinché si possa iniziare il confronto con le OO.SS rispetto le tabelle di equiparazione dei due contratti, identificare le mansioni e le indennità spettanti ai lavoratori. Tenendo in considerazione anche il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019/2021 che entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL Funzioni Locali”.