È stata pubblicata sull’albo l’ordinanza per il divieto di somministrazione, vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie in plastica munite di tappo, sia all’interno che all’esterno dello stadio San Nicola e nel raggio di 500 metri dall’impianto sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento degli incontri calcistici previsti nel calendario 2024/2025 (tra cui le gare di Coppa Italia e gli altri incontri calcistici anche al di fuori del calendario indicato) e comunque fino al 31 luglio 2025 nonché degli eventi/manifestazioni in genere che si terranno all’interno dello Stadio San Nicola.
L’Amministrazione comunale ha emanato un provvedimento sindacale che ha l’obiettivo di definire le norme comportamentali per l’accesso agli stadi di calcio, secondo le prescrizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, che prevedono il divieto “di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente previo parere favorevole del Questore”, oltre all’ulteriore divieto “di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica”, all’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna.
Nello specifico, il provvedimento emanato prevede che a decorrere da domenica 31 luglio 2024 fino al 31 luglio 2025, in occasione degli incontri calcistici previsti nel calendario 2024/2025 e in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri (incluse le gare di Coppa Italia e gli altri incontri calcistici anche al di fuori del calendario indicato) nonché degli eventi/manifestazioni in genere, che si terranno all’interno dello Stadio “San Nicola” con riferimento al medesimo arco temporale, di vietare – negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali – ubicati sia all’interno che all’esterno dello Stadio “San Nicola”, nel raggio di 500 metri dall’anello perimetrale recintato dell’impianto sportivo, ove sono collocati i tornelli di accesso alla struttura, a partire da 5(cinque) ore antecedenti l’inizio delle manifestazioni meglio indicate in precedenza nonché durante lo svolgimento delle stesse e fino a 2(due) ore dopo il termine,
– la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l’area che ospita l’evento sportivo, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;
– la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa la struttura che ospita l’evento sportivo, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
– la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;
– compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.
I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice Penale.