“Al fine evitare ogni possibile controversia legale, derivante dall’applicazione post legem dalle modifiche previste dall’art. 10, del DDL n. 171 del 21/11/2022, approvato con modifiche al comma 1, intendono richiamare l’attenzione su alcune questioni di carattere civilistico/giuridico/contrattuale, la cui sfera di tutele rischia di essere gravemente danneggiata”. Inizia così la nota di diffida da parte dei sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil in merito alle modifiche attuate sull’assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 e la disciplina degli effetti delle modifiche dei compiti svolti da ARIF sull’inquadramento del personale dipendente.
“Occorre innanzitutto evidenziare che, a seguito della pubblicazione della Legge 8 novembre 2021, n.155, che, all’ art. 7-bis, è stato sancita l’applicabilità del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria, per i lavoratori assunti, con contratto di diritto privato dalle amministrazioni di cui all’arti, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e ss., per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico forestali, idraulico agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche -fattispecie presente in A.R.I.F. per oltre il 70% del personale operaio e impiegatizio in organico.
Ad un mese dalla pubblicazione della Legge di che trattasi, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in Roma, è stato stipulato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria o, più semplicemente, il CCNL Forestali”.
“L’accordo è stato sottoscritto, per la parte datoriale, da Agci-Agrital, Amministrazioni Pubbliche Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperazione Italiana Comunità Forestali- Federforeste, Legacoop Agrolimentare e, per la parte sindacale, da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil con un ritardo di dieci anni rispetto alla scadenza del precedente CCNL. Un primo aspetto di indubbio rilievo consiste nel fatto che il nuovo contratto, in vigore dal primo gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2024, sia stato sottoscritto sia da aziende private e cooperative che da amministrazioni pubbliche.
Novità importanti hanno riguardato anche l’ambito di applicazione del contratto, dato che con il nuovo CCNL, quest’ultimo è stato esteso fino a ricomprendere anche le attività di arboricoltura da legno, di pratiche selvicolturali, della filiera bosco-legno-energia, della gestione forestale sostenibile e/o attiva e di programmazione forestale. Il contratto, dopo una lunga e complessa trattativa, è riuscito finalmente a colmare un vuoto che perdurava da dieci anni e che riguardava i sessantamila lavoratori occupati nel settore, il quale si è ora adeguato alle modifiche e alle innovazioni legislative. Con la firma dell’accordo, le parti hanno cercato di dotare il sistema di nuovi strumenti, utili ad affrontare le sfide per il settore a livello nazionale ed europeo, in cui vengono posti sempre più al centro temi come la transizione ambientale, la difesa del territorio e lo sviluppo delle aree interne del Paese”.
“Con pec del 21/01/2022, la Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome comunicava all’ARIF: “come già comunicato per le vie brevi, si conferma che il testo del CCNL, che è stato inviato a tutte le Regioni e Provincie Autonome è stato sottoscritto in data 09 dicembre 2021e ho decorrenza 01 gennaio 2021”. Si fa presente che tale Accordo di rinnovo è stato registrato e depositato in copia. Informatica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con verbale sindacale del 21/04/2022, prot. n. 35238, I’ARIF comunicava alle OO.SS. (cit. p.2): “provvederò all’applicazione del CCNL sottoscritto in data 09/12/2021 con ogni risvolto giuridico ed economico da esso riveniente, con decorrenza gennaio 2021” considerata la comunicazione intervenuta a seguito di quesito specifico posto da Arif, dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, con pec del 21/01/2022. Inoltre, “In caso di stesura definitiva del CCNL menzionato differente da quella sottoscritto il 09/12/2021, a causa di aggiornamento del testo o degli allegati dovuti a modifica di legge, gli effetti avranno validità retroattiva”. Il CCNL sottoscritto in data 09/12/2021 ai sensi dell’art. 30 (decorrenza, durata, procedure di rinnovo), ha decorrenza dal 01/01/2021 e scadenza 31/12/2024. Lo stesso articolo 30 disciplina le procedure di rinnovo nonché, quelle relative alla disdetta contrattuale che così recita e che risulta di primaria importanza per quanto qui trattato: “disdetta – almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r. o tramite pec (posta elettronica certificata), (…). L’emendamento approvato nella seduta del consiglio regionale del 28.11.2022 all’art. 10, comma 1, del citato D.D.L. n. 171 del 22/11/2022, che, nel richiamare la Legge 8 novembre 2021, n. 155, art. 7-bis prevede di assumere con contratto di diritto privato personale a tempo determinato da parte dell’ARIF, conferma l’applicabilità del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria del 09/12/2021 e la conflittualità della stessa norma fra un comma e l’altro (art. 10, comma 1 e comma 2) oltre al venir meno dei “nobili” presupposti a supporto della sua emanazione (v. relazione illustrativa all’art. 10 del D.D.L. n. 171/2022 a cura dell’Assessorato all’Agricoltura)”.
“Fatta tale premessa, la proposta in oggetto, elaborata senza preventivo confronto sindacale, appare, a parere di chi scrive, tardiva rispetto all’evoluzione normativa di “rango primario” in tema di applicabilità della contrattazione privatistica da parte delle P.A. che, come l’ARIF (amministrazioni di cui all’art.l, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.), hanno assunto, un corposo numero di operai, con contratto di diritto privato per l’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico forestali, idraulico agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agra rie-florovivaistiche. Va da sé che, una volta approvata e pubblicata la norma di che trattasi, le scriventi si riservano di sollevare i “Profili di legittimità costituzionale dell’art. 10. comma 2 per violazione degli art. 3, 39, 81, 97 (primo e secondo comma) e 117 (comma secondo, lettera L, e terzo comma) della Costituzione (e di ogni altro articolo che il Giudicante riterrà violato) che demandano allo Stato la competenza ESCLUSIVA in materia di contrattazione pubblica. (v. Sent. n. 153 2021 Corte Costituzionale – Impiego pubblico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Inquadramento del personale dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna — FoReSTAS -). Alle eccezioni di natura civilistico/giuridico, solo parzialmente rilevate nella presente nota, siamo ad evidenziare i danni retributivi e contributivi che si arrecherebbero ai lavoratori ledendo di fatto diritti e tutele con una scelta illogica e immotivata”.
“Pertanto, al fine di evitare l’instaurarsi di un possibile conflitto sindacale con ripercussioni anche di natura legale per le motivazioni sopra rappresentate vi invitiamo, ognuno per le rispettive competenze di riesaminare il provvedimento de quo rimanendo a disposizione di tutti i Gruppi Consiliari per fornire tutte le informazioni del caso. Si invita e diffida l’Arif al rispetto degli impegni contrattualmente assunti di cui al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione Idraulico e forestale ed idraulico agraria del 09/12/2021, così esplicitamente recepito nel verbale di accordo sindacale del 21/04/2022, prot. n. 35238”.