Sono 88 le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza di Bari. Tra loro ci sono anche vertici pro tempore della Banca Popolare di Bari e i responsabili delle filiali dell’istituto di credito. L’accusa a loro carico è quella di aver truffato in concorso gli investitori per un importo complessivo che supera gli 8 milioni di euro. Agli indagati è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini avviate dopo le denunce presentate da 176 persone indotte, attraverso artifizi e raggiri e approfittando della particolare situazione di vulnerabilità, all’acquisto di prodotti finanziari “illiquidi” e ad elevata rischiosità emessi dalla Banca popolare di Bari.
Stando alle ricostruzioni delle fiamme gialle, le persone indagate «non avrebbero fornito agli investitori notizie appropriate per effettuare consapevolmente le proprie scelte di investimento». La procura contesta agli indagati di aver violato le disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, manipolando il questionario di profilatura del rischio, con la finalità di porre le basi per la successiva collocazione di strumenti finanziari evidentemente inadeguati alle caratteristiche personali e agli obiettivi della persona offesa. Inoltre sarebbe stata omessa la raccolta di tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione dell’adeguatezza dello strumento finanziario da collocare in relazione all’esperienza, alla conoscenza e agli obiettivi di investimento della clientela; la consegna ai clienti dei documenti previsti per legge e l’adeguata informazione sulla natura illiquida e particolarmente rischiosa del titolo, non negoziato su mercati regolamentati e caratterizzato da un’alea, che doveva essere specificatamente rappresentata. La contestazione riguarda, altresì, la predisposizione e l’utilizzo di un modello di questionario di profilatura dei clienti che agevolava l’attribuzione all’investitore di un profilo di rischio sintetico medio/medio-alto, adeguato al collocamento di azioni proprie della Banca Popolare di Bari; l’attribuzione fraudolenta agli strumenti finanziari di un livello di rischio sintetico minore rispetto a quello attribuito alle azioni, quotate e non quotate, di banche terze, al fine di manipolare la valutazione di adeguatezza/appropriatezza delle operazioni di investimento dei clienti; indicazione nel prospetto di vendita degli strumenti finanziari di informazioni poco chiare sui fattori di rischio degli stessi e l’attuazione di procedure inadeguate finalizzate alla trattazione degli ordini di vendita in palese violazione della parità dei soci con conseguente impossibilità di vendere le azioni stesse nel momento in cui vi era la possibilità.