Con provvedimento del 24 luglio 2024, dopo due anni circa di procedura, il Tribunale di Bari ha omologato la proposta di Concordato preventivo in continuità aziendale della Costruzioni Generali s.r.l. (Gruppo Mazzitelli) e rigettato l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate con la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale del PM, così accogliendo ogni domanda ed eccezione di cui al ricorso curato dal prof. avv. Vincenzo Chionna con il supporto degli Advisor finanziari dott. Sebastiano Panebianco e dott. Alfredo D’Innella.
Nel corso della procedura, la proposta di concordato sostenuta dall’Assuntore Sogea s.r.l. (che l’ha garantita per oltre 8.000.000 di euro a fronte di un valore di liquidazione della società di circa 1.400.000 di euro) era stata votata favorevolmente solo dai creditori appartenenti a 3 classi su 6, con il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate in due delle 3 classi dissenzienti motivato solo sulla base di due presunti risalenti atti in frode che, tra l’altro, avevano portato circa un mese fa anche all’esecuzione di perquisizioni della GDF presso le sedi delle società su delega del PM.
Il Tribunale di Bari, con la motivazione del provvedimento odierno, nell’omologare il concordato preventivo, ha però affermato sia la piena praticabilità del c.d. “cram down” omologatorio per l’evidente convenienza della proposta per tutti i creditori in luogo della liquidazione giudiziale (e, soprattutto, per l’Agenzia delle Entrate il cui voto è stato forzosamente “convertito” da contrario in favorevole dallo stesso Tribunale), sia la mancanza di atti in frode della medesima Costruzioni Generali s.r.l., non essendo tali ai fini concorsuali le due contestate operazioni di trasferimento delle quote sociali SELP s.r.l. e Turismo Internazionale s.r.l. risalenti ad oltre quindici anni fa, principalmente in ragione della costante trasparenza della Costruzioni Generali s.r.l. nel corso dell’intera procedura concorsuale.
Per il Tribunale, infatti, “la procedura (…) si è svolta con regolarità in tutte le sue fasi e la proposta è stata formulata correttamente quanto a criteri di formazione delle classi (…) ed è stata corredata da ampia informazione ai creditori, vagliata anche dai Commissari Giudiziali, ai fini della valida formazione del consenso (anche in riferimento all’assenza di atti in frode) nei termini ulteriormente precisati in sede di esame dell’unica opposizione presentata”.
“Con la decisione di oggi, per espressa affermazione del Tribunale, da un canto i creditori della Costruzioni Generali s.r.l. hanno la certezza di vedere garantito il pagamento dei loro crediti in misura migliore rispetto a quanto avrebbero potuto incassare con la liquidazione giudiziale della Costruzioni Generali s.r.l. e dall’altro la Costruzioni Generali s.r.l. ha visto accertata la mancanza di atti frode in sede concorsuale”, fa sapere la società del gruppo Mazzitelli.