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Caos concorsi, scoppia la bufera sulle assunzioni in Regione Puglia. Il Tar: “Punteggi errati per le lauree”

23 Febbraio 2024
– Autore: Raffaele Caruso
23 Febbraio 2024
– Autore: Raffaele Caruso

Caos assunzioni in Regione Puglia. Nelle scorse ore il Tar ha depositato due sentenze che mettono in discussione i cardini dei concorsi per l’assunzione di centinaia di unità nelle categorie C e D. “Il diploma di laurea di vecchio ordinamento e la laurea magistrale costituiscono un titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale. Pertanto il titolo di studio superiore deve essere valutato come titolo aggiuntivo”, si legge nelle carte. Le commissioni hanno invece ritenuto la laurea conseguita con il vecchio ordinamento senza punteggio aggiuntivo, mentre chi ha avuto accesso al concorso con la laurea triennale ha potuto poi utilizzare la specialistica come titolo aggiuntivo, ottenendo così punteggi superiori a chi ha fatto accesso solo con la laurea magistrale. Diversi candidati hanno infatti presentato ricorso, il Tribunale ha iniziato ad accoglierli ma in arrivo ce ne sono altri. Resta da capire se e come le graduatorie cambieranno.

L’assessore al Personale, Gianni Stea, sulla questione dei concorsi per il personale regionale, comunica che “con alcune recenti sentenze il TAR Bari ha annullato la parte dei provvedimenti attributivi dei punteggi ai ricorrenti, riconoscendo quello aggiuntivo per il possesso del titolo di studio ulteriore.
Le suddette sentenze non inficiano le graduatorie approvate, né bloccano le procedure di assunzione in essere, bensì si riferiscono a casi specifici. Ad ogni modo, per queste ultime, l’Amministrazione regionale si riserva di valutare l’opportunità di proporre ricorso in appello”. “Vale la pena di evidenziare che – conclude – su oltre 160mila candidati, i ricorsi pendenti sono meno di 100. Parte di tali ricorsi, si riferisce ai criteri di attribuzione dei punteggi per il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti dai bandi per l’ammissione alle singole procedure concorsuali. Dei primi ricorsi definiti, il TAR ha sancito l’infondatezza delle motivazioni addotte dalle parti, respingendoli; inoltre, alcune sentenze ne hanno dichiarato l’improcedibilità”.