In prossimità delle festività natalizie l’amministrazione comunale, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti e a seguito della circolare della Prefettura di Bari del 05/12/2024 avente ad oggetto “Utilizzo di prodotti pirotecnici in occasione delle festività natalizie 2024. Attività di sensibilizzazione”, nella quale si invitano le autorità locali a tenere nella dovuta considerazione la possibilità di aumento dei rischi legati a fenomeni di forte aggregazione sociale che porta spesso a un eccessivo consumo di bevande alcoliche con conseguenze non controllabili, ha emanato un’ordinanza utile a rafforzare l’impianto normativo già esistente in materia di sicurezza urbana, adeguandolo alla specificità degli eventi che sono soliti verificarsi in concomitanza con il periodo natalizio e negli ultimi giorni dell’anno.
In particolare, in occasione di manifestazioni e/o eventi organizzati presso i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, si sono spesso verificati evidenti episodi in contrasto con il rispetto della pubblica quiete, la sicurezza urbana e il decoro dei luoghi dovuti a comportamenti dei singoli sfociati in atti contrari alla legge e al senso civico nonché pericolosi per l’incolumità stessa delle persone, come purtroppo più volte registrato dai fatti di cronaca.
A questa condizione si aggiungono i pericoli derivanti dall’utilizzo improprio di petardi e botti che genera inevitabilmente una serie di conseguenze rischiose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all’integrità fisica delle persone e degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico a beni pubblici e privati.
Si ricorda, infatti, che, tra le categorie più esposte ai rischi legati all’incontrollato impiego di prodotti pirotecnici, vi sono i minori cui deve essere riservata speciale tutela, soprattutto di tipo preventivo. Inoltre è verificato che l’utilizzo dei fuochi d’artificio, fumogeni e altri prodotti affini è causa non solo di pericolo per la vita delle persone, inevitabilmente esposte a panico e stress anche acustico, ma determina anche forti concentrazioni di inquinamento da polveri PM10 in grado di veicolare, come da evidenze scientifiche, virus e batteri, senza contare gli ulteriori e ingenti danni economici che possono determinarsi a carico di beni pubblici e privati in relazione al pericolo d’incendio connesso all’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.).
Alla luce di ciò si ritiene necessario perseguire specifiche e contingenti politiche di sicurezza e di prevenzione idonee e mirate, da cui derivino provvedimenti specifici preordinati a garantire la tutela e l’incolumità di tutte le persone presenti sul territorio di Bari, dando seguito alle indicazioni pervenute nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, tenutasi il 18 dicembre, in merito ai provvedimenti sindacali da adottare con riferimento alle esigenze rappresentate per il periodo delle festività dicembrine.
Pertanto questa mattina è stata firmata e pubblicata sull’albo pretorio l’ordinanza sindacale che vieta dalle ore 12 alle 24 dei giorni 23 e 24 e dalle ore 12 del 31 dicembre alle 5 del 1 gennaio 2025, in tutto il territorio comunale:
· di diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo (come descritta nella circolare del Ministero delle Finanze n.165 del 07/09/2000, e cioè mediante l’uso di strumenti musicali e non la riproduzione di tracce sonore registrate) purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alla regolamentazione e alle disposizioni locali, anche con riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti nn. 3933/2024 e 3905/2024.
· di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);
· di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;
· di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;
· di appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;
· di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.
Il Corpo di Polizia locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.
Le violazioni alle suddette disposizioni, fatte salve eventuali ulteriori e diverse responsabilità penali e amministrative accertate, saranno punite:
· ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500;
· con la sanzione prevista dagli artt. 650, 659, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.
Per le violazioni alla presente ordinanza commesse dai titolari di licenza/autorizzazioni amministrative, è prevista altresì la sospensione del titolo abilitativo per un periodo fino a cinque giorni.
Per quanto riguarda invece l’ordinanza recante il divieto di vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio, si ordina:
1. il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a far data dal 23/12/2024 e fino a tutto il 01/01/2025, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all’Allegato I, lettera A), numero 1, lett. a), comma 4 del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
2. il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio 2025, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;
3. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS, nel corso della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;
4. il divieto di cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e similari) e del tipo “razzo” limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all’art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nulla osta del Questore di cui all’art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza;
5. il divieto di cessione a qualsiasi titolo o di utilizzo in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 di fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di anni 18 di fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;
6. il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l’uso di dette aree per l’utilizzo degli spari vietati dalla presente ordinanza;
7. il divieto di impiego, nei luoghi pubblici e privati a partire dal 23/12/2024 e fino a tutto il 01/01/2025, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.
Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente. Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore.