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Ex Ilva, sentenza della Corte UE: “L’impianto deve essere sospeso se dannoso per ambiente e saluta umana”

25 Giugno 2024
– Autore: Raffaele Caruso
25 Giugno 2024
– Autore: Raffaele Caruso

Se presenta pericoli gravi e rilevanti per l’ambiente e per la salute umana, l’esercizio dell’acciaieria ex Ilva di Taranto dovrà essere sospeso. Spetta al Tribunale di Milano valutarlo. Lo afferma una sentenza della Corte Ue. Il punto centrale della sentenza sull’ex Ilva di Taranto, per il tribunale a Lussemburgo, è che la nozione di “inquinamento” ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali include i danni all’ambiente e alla salute umana. La previa valutazione dell’impatto dell’attività di un’installazione come l’acciaieria ex Ilva deve quindi costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell’autorizzazione all’esercizio previsti da tale direttiva.

E nel procedimento di riesame occorre considerare le sostanze inquinanti connesse all’attività dell’installazione, anche se non sono state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale. In caso di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, l’esercizio dell’installazione deve essere sospeso.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dichiara: “Oggi è un giorno memorabile non solo per la comunità di Taranto, ma per tutti i cittadini dell’Unione europea. Con una sentenza epocale, pronunciandosi nella causa di rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano nell’ambito dell’azione inibitoria collettiva promossa da alcuni cittadini di Taranto per la tutela dei loro diritti alla salute ed all’ambiente salubre gravemente lesi dall’acciaieria ex ILVA, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio deve essere così interpretata:

a) la Valutazione del Danno Sanitario deve far parte integrante ed essenziale del procedimento di autorizzazione alla produzione ed all’esercizio della stessa installazione;

b) ai fini del rilascio e del riesame dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, lo Stato deve considerare sempre tutte le sostanze emissive nocive dello stabilimento, anche se non sono state considerate nell’autorizzazione originaria;

c) in presenza di un’attività industriale recante pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana, lo stato non può differire per molti anni il termine concesso al gestore per adeguare l’attività industriale,

d) in situazione di accertato pericolo grave per l’integrità dell’ambiente e della salute, l’attività industriale deve essere sospesa.

Vedremo se lo Stato italiano ottempererà agli obblighi imperativi e non più procrastinabili stabiliti dall’Unione europea.

La Regione Puglia condivide pienamente l’orientamento della Corte di Giustizia perché le esigenze della produzione non possono prevalere sulla tutela della salute e dell’ambiente”.