“Gli uomini soli al comando dalle doppie cariche ed i molteplici ruoli sono stati tratto distintivo, e oramai notorio, nella storia di Ferrovie Appulo Lucane. Ma pensavamo che una tale prassi, a nostro avviso al di fuori di ogni logica, fosse consolidata unicamente nell’emisfero dirigenziale. Evidentemente ci sbagliavamo!”.
Inizia così il comunicato congiunto di USB-LP Puglia e ORSA –TPL Bari. “Ci riferiamo alla recente Disposizione di Esercizio del 17 febbraio 2022 e nella fattispecie all’organigramma contenuto nell’Allegato 3, redatto dal Responsabile Rete ed approvato con il beneplacito del Direttore Tecnico: a partire dal prossimo 07 marzo, il Responsabile Rete (parametro 250Q) ricoprirà anche le funzioni ad interim del CUOT GI (parametro 230), ovvero di Capo Unità Organizzativa Tecnica del reparto ACEI e che, in sostanza, dovrebbe entrare nel merito non solo della gestione organizzativa ma soprattutto in quella tecnica di tutto ciò che concerne gli impianti di segnalamento e sicurezza ferroviaria – si legge nella nota -. Ma ciò che lascia perplessi non è tanto l’attribuzione del doppio incarico, bensì i criteri e le modalità alla base degli attuali, e soprattutto passati, assetti organizzativi”.
“Per la partecipazione ai più recenti avvisi pubblici di selezione di FAL per la ricerca del CUOT – Impianti elettrici e di segnalamento (par. 230), i candidati dovevano essere in possesso di un titolo di studio non inferiore alla Laurea Magistrale in Ingegneria – continuano i sindacati -. Ma visti i recenti avvenimenti, ci chiediamo perché mai richiedere tali requisiti visto che la posizione di CUOT potrebbe essere ricoperta anche da chi è in possesso del solo diploma di scuola media superiore, proprio come il Responsabile Rete. Ma noi non siamo le classiche persone che si soffermano su tali categorizzazioni; anzi, siamo certi che il Responsabile Rete potrà dare il proprio contributo tecnico ad un reparto, quello ACEI, composto da Agenti che con la sola qualifica di Operatore Qualificato non possono operare in autonomia e lavorano unicamente secondo direttive ricevute (Tribunale di Bari, sentenza n. 5428 del 22.11.2017)”.