Il Tribunale di Bari ha assolto perché il “fatto non sussiste” l’imprenditrice accusata di aver applicato ricarichi ingiustificati sul prezzo a consumo delle mascherine con percentuali comprese fra il 58 e 130% rispetto al prezzo di approvvigionamento. La Procura della Repubblica di Bari aveva chiesto il rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 501 bis c.p. (manovre speculative su merci) che punisce con la reclusione fino a 3 anni e con l’interdizione all’esercizio di attività commerciali chiunque compie manovre speculative su beni di largo consumo determinando il rincaro sul mercato interno.
L’avvocato Antonio La Scala, difensore di fiducia dell’imprenditrice, ha tuttavia evidenziato che perché si verifichi tale reato occorre la prova che esista un pericolo concreto di condizionare l’andamento del mercato interno, circostanza quest’ultima che nel caso di specie, vista la dimensione dell’impresa, la quantità non eccessiva della merce e la scarsa possibilità di influenzare il comportamento degli altri operatori da parte dell’imputata, non sussiste. Il Tribunale accogliendo la tesi della difesa ha pronunciato una sentenza di pieno proscioglimento.