Il 79% delle strutture verificate, tra Rsa e centri diurni, pur avendo ottenuto parere favorevole da parte del competente Dipartimento di prevenzione, possiede carenze sui requisiti organizzativi previsti dalla legge come è emerso dagli accertamenti condotti dal NIRS, il Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario. Ma i problemi non finiscono qui.
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Il comunicato congiunto delle associazione di categoria AGCI, AGESPI, AIOP, ANSDIPP, ASSOAP, CONFCOOPERATIVE SANITA’, FMPI, LEGACOOP. PUGLIA, UNEBA e WELFARE A LEVANTE.
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“Come è noto a gennaio 2019 sono stati approvati i nuovi regolamenti regionali relativi ai setting assistenziali residenziali e semi-residenziali per le persone anziane e per i disabili. Con deliberazioni di Giunta regionale nn. 2153-2154 del 25 novembre 2019, sono stati approvati specifici atti ricognitivi delle strutture rientranti tra le autorizzate all’esercizio e di quelle rientranti nel fabbisogno di accreditamento, in attuazione ai predetti regolamenti. Nel mese di gennaio 2020 il Dipartimento regionale alla Salute ha sottoscritto apposite pre-intese con ogni singolo erogatore già contrattualizzato con il SSR. Nel marzo 2021, lo stesso Dipartimento ha provveduto ad incaricare i Dipartimenti di Prevenzione della AASSLL pugliesi al fine di effettuare le visite ispettive necessarie per il rilascio della conferma delle preesistenti autorizzazioni all’esercizio e ai fini dell’accreditamento definitivo necessario per la sottoscrizione dei previsti accordi contrattuali. Trascorsi ad oggi 20 mesi dall’incarico affidato, possiamo affermare, attendendo (e anzi richiedendo) le dovute precisazioni da parte del competente Servizio, che meno del 10% delle strutture interessate (RSA e Centri Diurni) hanno visto completato l’iter burocratico di cui innanzi e forse meno del 5% delle strutture hanno sottoscritto il prescritto accordo contrattuale con le competenti ASL”.
Inizia così il comunicato congiunto delle associazioni di categoria AGCI – AGESPI – AIOP – ANSDIPP – ASSOAP – CONFCOOPERATIVE SANITA’ – FMPI – LEGACOOP. PUGLIA – UNEBA – WELFARE A LEVANTE. “Tale oramai inspiegabile e ingiustificato ritardo, non consentendo alle strutture di completare la presa in carico dei pazienti per come individuati con le richiamate DDGGRR 2153-2154/2019, ferma dal settembre 2020 al 60% dei posti letto/semiresidenziali (e neanche in tutti i territori delle AASSLL regionali), contribuisce, in modo alquanto significativo, al concreto collasso economico-finanziario delle aziende che erogano tali servizi, poste oggi nelle condizioni di non poter pagare le bollette relative alle utenze elettriche e con il sopraggiungere della stagione invernale, quelle relative alle utenze di gas-metano – si legge -. Ma v’è di più, ed occorre qui fermare le diverse situazioni. Alcuni Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL non hanno effettuato ad oggi (trascorsi 20 mesi) le visite ispettive per la sola conferma delle autorizzazioni all’esercizio, peraltro stante il regime di deroga strutturale previsto dalle norme. Altri Dipartimenti di Prevenzione, nonostante abbiano ricevuto da mesi le conferme delle autorizzazioni all’esercizio, non hanno effettuato le visite ispettive per il rilascio dell’accreditamento definitivo. I tempi tecnici per l’adozione dell’atto amministrativo di accreditamento da parte della competente Sezione del Dipartimento regionale, stante la nota carenza di personale, superano abbondantemente i 60 giorni. Alcune AASSLL, nonostante abbiano ricevuto da tempo il provvedimento regionale di accreditamento, non provvedono ad adottare il proprio e dovuto atto amministrativo necessario per la stipula dell’accordo contrattuale con le società erogatrici dei servizi. Alla luce del sintetico quadro riassuntivo innanzi indicato, si ha motivo di ritenere che per il completamento delle procedure prescritte potrebbe anche non essere sufficiente il prossimo quadriennio, stante la circostanza che quest’ultimo (quadriennio) ha prodotto i deludenti risultati innanzi esposti. Tanto premesso, la presente è rivolta a sollecitare, entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento e stante la perdurante inerzia, il compimento degli atti d’ufficio o l’esposizione delle ragioni di tale rifiuto e/o inaccettabile ritardo nel compimento delle diverse procedure sopra descritte, trascorso ogni ragionevole termine di conclusione del procedimento amministrativo”.
“In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia quanto segue: – Con DGR n° 1006 del 30/06/2020, si è stabilito, tra le altre cose, di “determinare per l’anno 2021 il fondo unico di remunerazione per l’acquisto di prestazioni sociosanitarie da strutture accreditate al fine di procedere con la contrattualizzazione annuale necessaria per il pieno conseguimento degli standard minimi previsti dai LEA”; – IL DPCM 12 gennaio 2017 ha definito e aggiornato i livelli essenziali di assistenza (LEA) che, tra le altre cose, disciplinano i trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale che sono a totale carico del servizio sanitario nazionale; – Con sentenza del 24 febbraio 2020 n° 72, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6, recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) – LEA sociosanitari – Quote di compartecipazione», ha precisato: “La normativa censurata muove dall’erroneo presupposto che, senza recezione in una legge regionale, le prescrizioni afferenti ai LEA non vigano nell’ambito dell’ordinamento regionale. I LEA rappresentano ‘standard minimi’ (sentenza n. 115 del 2012) da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale affinché sia evitato che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato essendo limitata la possibilità delle singole Regioni, nell’ambito della loro competenza concorrente in materia di diritto alla salute, a migliorare eventualmente i suddetti livelli di prestazioni (sentenza n. 125 del 2015). L’indefettibilità e la generalità di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale sono collegate a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisce il livello essenziale di erogazione, pur in un sistema caratterizzato da autonomia regionale e locale costituzionalmente garantite. Tale profilo riguarda una competenza del legislatore statale «idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenza n. 231 del 2017)”.
“In considerazione di quanto sopra espresso e del fatto, innegabile, che trascorsi oramai quasi 6 anni dall’approvazione dei vigenti LEA, nella ns. regione esiste un regime di assistenza sanitaria per le persone anziane non autosufficienti (parzialmente ristabilito per le persone disabili, giusta DGR 1293 del 20 settembre u.s.) certamente inferiore per quantità, che non assicura il godimento delle prestazioni garantite dai LEA e che tale limitazione è oggi dovuta all’inerzia della P.A. (Regione e AASSLL) che in un tale prolungato lasso di tempo (6 anni dalle norme nazionali e 4 da quelle regionali) non è stata in grado di confermare preesistenti autorizzazioni all’esercizio e riconoscere l’accreditamento definitivo, con la presente s’invitano le SS.LL., nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della presente a: 1- Completare la presa in carico dei pazienti per la totalità dei posti letto/semiresidenziali individuati con DDGGRR nn. 2153/2154, secondo il regime dell’accreditamento provvisorio, già in essere per il 60% dei posti in esame, nelle more delle procedure di cui innanzi; 2- Assegnare i posti letto per i trattamenti delle cd. cure estensive, a totale carico del servizio sanitario regionale, così come da accordi di pre-intese sottoscritte nel mese di gennaio 2020 tra Dipartimento regionale alla Salute e singoli gestori. In difetto, contribuendo l’inerzia a determinare il più che probabile fallimento delle società erogatrici i servizi residenziali e semi residenziali ai pugliesi non autosufficienti e disabili, le scriventi associazioni e le singole società aderenti non potranno, loro malgrado, che agire in tutte le competenti sedi per la tutela dei propri assistiti, delle Aziende e dei dipendenti dalle stesse”, concludono i sindacati.
“Il nuovo Governo valuti subito il Commissariamento del settore. Se non vogliono ascoltare noi dovranno ascoltare e giustificarsi innanzi al Ministero”, ha dichiarato il Presidente della Associazione di Categoria Welfare a Levante, Antonio Perruggini.
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