Si è concluso il processo per il naufragio della Norman Atlantic, avvenuto a largo delle coste albanesi nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre 2014 e che causò la morte di 31 persone e il ferimento di 64 passeggeri.
Continue readingNaufragio Norman Atlantic, i pm durante il processo: “La sentenza greca non può essere applicata in Italia”
La sentenza nei confronti di cinque imputati nel processo celebrato in Grecia non può essere applicata in Italia, come invece chiesto dalla difesa. Lo hanno sottolineato i pm Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano cominciando così le loro repliche dinanzi al Tribunale di Bari nel corso del processo per il naufragio della Norman Atlantic, avvenuto a largo delle coste albanesi nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre 2014 e che causò la morte di 31 persone e il ferimento di 64 passeggeri. La sentenza greca riguarda i principali esponenti della società Anek Lines, noleggiatrice del traghetto. In quattro (Ioanni Verdinoyannis, Pavlos Fantakis, Georgios Katsavenaki e Lazaros Chatzavramidis) hanno ottenuto pene dimezzate in Appello, poi convertite in una sanzione pecuniaria da 20mila euro perché accusati di reati colposi. Un altro, Dimosthenis Sotiropoulos, è stato invece assolto. Per loro in Italia sono invece state chieste pene pesanti: Verdinoyannis, rappresentante legale di Anek, è accusato di naufragio e omicidio plurimo colposo con l’aggravante della colpa cosciente, per lui sono stati chiesti nove anni di reclusione; per Fantakis, supervisore a bordo della stessa azienda noleggiatrice, Katsavenaki (legale rappresentante di Anek) e Chatzavramidis la richiesta è invece di otto anni di reclusione. Per la difesa, la sentenza greca dovrebbe essere applicata immediatamente in Italia e determinare l’improcedibilità nel nostro Paese, rispettando il principio per il quale “non si può essere giudicati due volte per lo stesso reato dopo una sentenza diventata definitiva, come riconosciuto a livello di Unione europea con diverse norme”, come avevano detto gli avvocati Mario Scopesi e Nicola Scognamillo nell’udienza del 21 dicembre 2022. La Procura di Bari ritiene, invece, che quella sentenza non sia riconoscibile nel nostro Paese perché fondata su una presunta “discriminazione basata sulla nazionalità”, hanno detto i pm, rilevando che il Tribunale greco ha affrontato solo le posizioni degli imputati greci, tralasciando gli italiani fra i quali ci sono l’armatore Carlo Visentini e il comandante Argilio Giacomazzi (per entrambi la Procura di Bari ha chiesto nove anni di reclusione). A riportarlo è l’Ansa.
Naufragio Norman Atlantic, i difensori: “Non imputabile all’armatore”
Gli avvocati si riferiscono alla mancata attivazione del sistema anti-incendio e allo spegnimento “immotivato” dei motori che hanno reso la nave ingovernabile
Continue readingNaufragio Norman Atlantic, l’accusa: “Tragedia enorme nave non doveva partire. Si è cercata fuga da Bari”
“In questo processo si è cercato di fuggire da Bari, dall’Italia e dalla prova: lo si voleva in Grecia. Numerose sono state le questioni poste sulla competenza territoriale”. Lo ha detto il pubblico ministero Ettore Cardinali durante la requisitoria cominciata oggi del processo per il naufragio della nave Norman Atlantic avvenuto nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre del 2014, al largo delle coste greche, e che causò la morte di 31 persone e il ferimento di altri 64 passeggeri. Il processo si sta celebrando nell’aula bunker di Bitonto dinanzi ai giudici del Tribunale di Bari. Per il naufragio della nave Norman Atlantic sono imputate 24 persone, tra le quali l’armatore proprietario della nave Carlo Visentini della società Visemar, i due legali rappresentanti della società greca Anek Lines noleggiatrice del traghetto, il comandante Giacomazzi e 20 membri dell’equipaggio, oltre alle due società. Sono contestati a vario titolo, i reati di cooperazione colposa in naufragio, omicidio colposo e lesioni colpose plurime oltre a numerose violazioni sulla sicurezza. Sono costituti parti civili i ministeri dell’Ambiente, della Difesa e degli Interni, le associazioni Codacons, Confconsumatori e Anmil e circa 70 familiari di vittime e superstiti. “Le carenze della gestione della Norman Atlantic emerse – ha aggiunto il pm Cardinali – sono state tantissime. C’erano clandestini a bordo e nel garage i camionisti nonostante i divieti. Chi va per mare ed ha un servizio di trasporto passeggeri devo porre la rotta che è quella della sicurezza delle persone. Qui ahimè quelle persone non hanno trovato forme adeguate di sicurezza. La rotta tracciata era quella degli aspetti economici e commerciali per guadagnare il più possibile da questa attività. Questo emerge in maniera oggettiva”.
“Il processo di oggi è una tragedia di enormi proporzioni. Oltre i morti ci sono persone con lesioni e traumi importanti”. Il pm Federico Perrone Capano, che sostiene l’accusa insieme con il collega Ettore Cardinali, ha fatto riferimento ad una serie di contatti avvenuti prima della partenza della nave tra noleggiatore e armatore. “Dalle mail emerge che i principali attori sia sul fronte greco che su quello italiano – ha spiegato – erano a conoscenza della circostanza che ci fossero una serie di camion frigo che viaggiavano con il motore acceso. La circostanza era nota a tutti i principali attori, compresi anche ai soggetti che viaggiavano a bordo. Emergono anche le diverse esigenze tra quelle del noleggiatore di massimizzare i profitti, che provenivano dal trasporto di mezzi pesanti, e l’interesse degli armatori, invece, che era quello di tutelare la proprietà della nave. Il comandante non ha mai avuto la lista passeggeri, e questo è difficoltoso anche per le operazioni di soccorso e salvataggio, ma soprattutto mancava il piano di carico che rappresenta quello che è il carico della nave in termini di mezzi che vengono imbarcati, e deve essere consegnato preventivamente. Si tratta di un piano funzionale ad una serie di calcoli ed alla distribuzione dei mezzi sui diversi ponti per gli allacci frigo, ponte 3 e ponte 4. Piano di carico mai consegnato”.
“Le condizioni metereologiche erano proibitive quella notte. Il comandante Cassano ha riferito di altre navi traghetto che non sono partite. In mare quella notte c’erano solo navi porta container completamente diverse dalla Norman Atlantic. Si tratta di ‘mastodonti’ nel mare che potevano viaggiare anche con quelle condizioni. Non risultano altri traghetti che avevano deciso di viaggiare”, ha spiegato il Pubblico ministero Federico Perrone Capano, in riferimento alla decisione di fare comunque partire il traghetto nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre del 2014. Secondo quanto riferito dall’altro pm Ettore Cardinali, inoltre “l’attivazione del drencher (impianto di antincendio) è arrivata tardi, e se fosse stata azionata sul ponte corretto non ci sarebbe stata incidenza sul naufragio. L’ attivazione è arrivata dopo 20 minuti dopo l’inizio dell’incendio”. Cardinali ha aggiunto, poi, che “il sistema di rilevazione dell’antincendio è macchiato da un deficit strutturale e che la nave era in balia di quelle condizioni meteo”.
“Dal nostro punto di vista il momento in cui si è verificato il naufragio della Norman Atlantic è quando si spengono entrambi i motori, a distanza di un minuto, che davano la propulsione alla moto-nave. E le cause sono derivanti dall’incendio a bordo. La nave, così, perde la governabilità. La Norman Atlantic per l’incendio era diventata poco più di un pezzo di metallo. Aveva perso completamente le sue caratteristiche di nave, impossibile utilizzarla, se non come una zattera. Non c’era alcun modo di guidarla”, ha concluso il pubblico ministero Federico Perrone Capano nel corso della sua requisitoria durante il processo del naufragio della Norman Atlatic, collegato – secondo l’accusa – all’incendio di un camion frigo con motore accesso sul ponte 4. “Nel caso di specie abbiamo plurime evidenze, dallo scambio di corrispondenza, alla prassi diffusa dei camion con i motori accesi, che l’evento incendio – ha riferito – rientrava nelle conseguenze possibili che erano state già prefigurate nei soggetti coinvolti. Le circostanze e l’evolversi del fatto portano a ritenere che gli imputati avessero escluso che quell’evento si sarebbe verificato e ciò per effetto di un’ottimistica previsione dagli stessi avanzata dalle conseguenze dei loro comportamenti”.