Freddo a Bari, ordinanza di Leccese: termosifoni accesi fino al 12 aprile per massimo 4 ore

Il sindaco di Bari ha firmato questa mattina un’ordinanza con la quale dispone, con decorrenza immediata, l’ampliamento del periodo di esercizio degli impianti termici sul territorio comunale fino al prossimo 12 aprile, con una durata di attivazione giornaliera degli stessi non superiore alle 4 ore.

Il provvedimento, che risponde alle numerose richieste pervenute dai cittadini, nasce dall’esigenza di assicurare condizioni più confortevoli, soprattutto alle persone anziane, ai bambini e a coloro che versano in uno stato di fragilità, in considerazione delle attuali condizioni metereologiche, nonché delle previsioni per i prossimi giorni, particolarmente rigide rispetto alla media stagionale.

Bari, palazzina sgomberata in via de Deo a San Pasquale: firmata l’ordinanza di evacuazione immediata – I DIVIETI

Il sindaco ha firmato un’ordinanza con cui dispone l’evacuazione immediata delle unità immobiliari del fabbricato di via Emanuele de Deo 81, 83, 85 e 87 e via dei Mille 117, 119 e 121 e si inibisce l’accesso alle stesse, e relative pertinenze, a causa dell’inagibilità dell’edificio nel quartiere San Pasquale. Attraverso il provvedimento, emanato a tutela della pubblica incolumità, si ordina ai proprietari di predisporre, entro sette giorni dalla notifica dell’ordinanza, tutti gli accorgimenti e le opere provvisionali in modo da evitare eventuali conseguenze determinate dal dissesto statico dell’immobile, come riscontrato durante il sopralluogo di questa mattina a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dei tecnici comunali.

Un tecnico competente dovrà, quindi, effettuare una scrupolosa verifica delle condizioni statiche di tutti gli elementi strutturali dell’immobile al fine di mettere in sicurezza definitiva il fabbricato. Pertanto, potrà essere consentita l’agibilità delle unità immobiliari in questione solo dopo l’adempimento degli obblighi descritti, e comunque quando sarà ripristinata l’idoneità statica della palazzina.

Contestualmente l’ordinanza vieta il transito, la sosta e la fermata veicolare e il transito pedonale nei tratti di via Emanuele de Deo e via dei Mille prospicienti l’immobile.

A seguito del sopralluogo di questa mattina sono diverse le anomalie strutturali rilevate dai tecnici:

· dissesto statico di un pilastro in cemento armato nel piano interrato (accesso dal civico 81 di via Emanuele de Deo) con completa espulsione del copriferro, svergolamento delle barre di armatura in avanzato stato di ossidazione, conseguente apertura della staffa;

· dissesto statico della trave portante in cemento armato in corrispondenza della sezione di testa del predetto pilastro, con espulsione del copriferro e fenomeni ossidativi delle barre di armatura e presenza di quadro lesionativo diffuso in corrispondenza del nodo strutturale;

· dissesto statico del pilastro in cemento armato nel piano interrato (accesso dal civico 81 di via Emanuele de Deo) con completa espulsione del copriferro e avanzato stato di ossidazione delle barre di armatura, corrose sino alla completa riduzione della sezione effettiva di armatura;

· dissesto statico di pilastro in cemento armato nel locale tecnico al piano interrato (accesso dal civico 83 di via Emanuele de Deo) con completa espulsione del copriferro e avanzato stato di ossidazione delle barre di armatura, corrose sino alla completa riduzione della sezione effettiva di armatura;

· presenza di un sistema provvisorio di puntellamento installato a presidio delle travi in cemento armato e di parte dei solai del piano interrato (accesso dal civico 81 di via Emanuele de Deo).

Pertanto, per tutte queste motivazioni la situazione costituisce grave pericolo per la pubblica incolumità a causa dello stato avanzato del dissesto e dell’impossibilità di prevederne eventuali evoluzioni.

Crolla palazzo a Bari, macerie rimosse e smaltite entro 7 giorni: firmata l’ordinanza a tutela della salute pubblica

È stata pubblicata oggi l’ordinanza sindacale, a tutela della salute pubblica e dell’ambiente circostante, con cui si dispone che i proprietari delle unità immobiliari del fabbricato crollato lo scorso 5 marzo (via Luigi Pinto 2-4-6-8-10, in via Edmondo de Amicis 1-3-5-7 e in via Antonio de Robertis 1-3-5-7) provvedano entro 7 giorni, a partire dalla data di notifica, alla rimozione e allo smaltimento delle macerie da demolizione presenti nell’area di cantiere.

L’ordinanza specifica anche che, in caso di presenza di materiali contenenti amianto (MCA), sarà necessario, attraverso l’intervento di un operatore economico autorizzato specializzato nel settore, provvedere alla loro rimozione, trasporto e smaltimento a norma di legge, ossia secondo il Piano di Lavoro redatto. Durante le operazioni di rimozione delle macerie, inoltre, dovrà essere assicurata una costante nebulizzazione al fine di prevenire eventuali dispersioni di particelle nell’aria.

Essendo presente in loco una quantità rilevante di rifiuti derivanti dal crollo e dalla successiva demolizione controllata, si ritiene fondamentale, quindi, evitare qualsiasi rischio per la salute pubblica e per l’ambiente. Pertanto, in linea con le “Indicazioni operative per la gestione delle macerie a seguito di evento sismico” redatte dal dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ordinanza dispone di provvedere con improcrastinabilità e urgenza alle operazioni di rimozione delle macerie.

Le operazioni di rimozione dovranno essere eseguite, previa autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni imposte e in coordinamento con le attività di verifica, presidio statico e messa in sicurezza dell’immobile limitrofo all’edificio crollato, sito in via Pinto 16, disposte con ordinanza sindacale n. 813 dello scorso 13 marzo. In caso d’inottemperanza o ingiustificato ritardo nel dare esecuzione a quanto disposto dall’ordinanza, l’amministrazione comunale procederà in via sostitutiva e in danno dei soggetti obbligati.

Come noto, infatti, a seguito del crollo della palazzina in via De Amicis – via Pinto il 5 marzo scorso, è stato disposto il sequestro giudiziario dell’immobile, per cui il Comune di Bari ha poi ottenuto l’autorizzazione a procedere per la demolizione controllata del residuo dell’edificio, terminata lo scorso 20 marzo. Contestualmente è stato effettuato un monitoraggio continuo durante tutte le fasi di demolizione e verifica al fine di rilevare l’eventuale presenza di elementi in fibrocemento amianto attraverso un appalto dedicato e l’intervento di ARPA Puglia. I monitoraggi dell’aria eseguiti da ARPA Puglia nel corso della demolizione non hanno evidenziato presenza di amianto aerodisperso (risultato confermato dall’appaltatore del Comune con gli ultimi risultati favorevoli ottenuti il 19 e 20 marzo).

Tuttavia sono stati rinvenuti nell’area del crollo alcuni frammenti di materiale contenente amianto, derivanti probabilmente dalla rottura di una tubazione in materiale cementizio – come da analisi condotte da ARPA Puglia e relazione tramessa con nota acquisita al prot. n.95597 del 14/03/2025 -, per cui sono state adottate tutte le misure di prevenzione atte ad evitare potenziali rischi di esposizione a polveri aerodisperse per la popolazione.

Concertone di Capodanno a Bari, vietati spray al peperoncino lattine e bottiglie: firmata l’ordinanza – INFO

Il prossimo 31 dicembre l’amministrazione comunale, in collaborazione con Radio Norba, insieme a Regione Puglia e Pugliapromozione, ha organizzato uno spettacolo per trascorrere l’ultima notte dell’anno all’insegna della grande musica e della comunità, il grande evento “Insieme nel 2025”, il concertone in piazza Libertà che accompagnerà i baresi e i tanti turisti che arriveranno a Bari.

Sul palco di Bari, Emma con tutta la sua band, il set firmato da Michele Bravi e la musica dei dj di Radio Norba e Radio 105 che dalla consolle faranno ballare la piazza. Come annunciato, anche quest’anno le immagini della nostra città e l’entusiasmo del pubblico barese raggiungeranno le case degli italiani grazie al collegamento televisivo con il “Capodanno in Musica” trasmesso su Canale 5. Questo evento, che rappresenta un momento di aggregazione e di festa, presumibilmente interesserà, oltre l’area di svolgimento del concerto, l’intero centro cittadino, con la presenza di migliaia di persone che confluiranno in piazza per festeggiare la fine del 2024 e l’avvento del nuovo anno.

Pertanto, come evidenziato dagli esiti del tavolo tecnico tenutosi in Questura il 18 dicembre scorso, e confermato nella riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 20 dicembre, si è ritenuto necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di prevenire e minimizzare i pericoli e i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico e anche sulla base delle precedenti esperienze.

Richiamate quindi, le Circolari del Ministero dell’Interno del 5 dicembre 2024 e del 12 dicembre 2024, che hanno fornito indicazioni per un Capodanno sicuro, nonché il Patto per la Sicurezza urbana sottoscritto il 25 novembre 2019 tra Prefettura, Comune di Bari e Regione Puglia per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata, il sindaco Vito Leccese ha firmato l’ordinanza di sicurezza urbana che VIETA dalle ore 13:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 05:00 del 1° gennaio 2025 sulle seguenti vie: corso Vittorio Emanuele II, via Roberto da Bari (tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni), piazza Chiurlia e piazza Massari (compresa l’area individuata su corso Vittorio Emanuele II, delimitata da misure di security in quanto direttamente interessata dallo svolgimento dell’evento):

– per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

– per qualsiasi soggetto di detenere, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica munite di tappo;

– per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

– di accedere con zaini, borsoni – limitatamente all’area interessata dall’evento, perimetrata da misure di security e ad accesso contingentato – contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante nonché caschi di protezione del tipo per motoveicoli o velocipedi e assimilabili per uso;

– di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 650 del Codice Penale.

A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, nonché qualsiasi ufficiale e agente di Polizia giudiziaria, potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Il provvedimento è stato già comunicato al Prefetto di Bari.

Dai fuochi d’artificio ai dj set non autorizzati: firmate le ordinanze per Natale e Capodanno a Bari – INFO

In prossimità delle festività natalizie l’amministrazione comunale, in continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti e a seguito della circolare della Prefettura di Bari del 05/12/2024 avente ad oggetto “Utilizzo di prodotti pirotecnici in occasione delle festività natalizie 2024. Attività di sensibilizzazione”, nella quale si invitano le autorità locali a tenere nella dovuta considerazione la possibilità di aumento dei rischi legati a fenomeni di forte aggregazione sociale che porta spesso a un eccessivo consumo di bevande alcoliche con conseguenze non controllabili, ha emanato un’ordinanza utile a rafforzare l’impianto normativo già esistente in materia di sicurezza urbana, adeguandolo alla specificità degli eventi che sono soliti verificarsi in concomitanza con il periodo natalizio e negli ultimi giorni dell’anno.

In particolare, in occasione di manifestazioni e/o eventi organizzati presso i pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, si sono spesso verificati evidenti episodi in contrasto con il rispetto della pubblica quiete, la sicurezza urbana e il decoro dei luoghi dovuti a comportamenti dei singoli sfociati in atti contrari alla legge e al senso civico nonché pericolosi per l’incolumità stessa delle persone, come purtroppo più volte registrato dai fatti di cronaca.

A questa condizione si aggiungono i pericoli derivanti dall’utilizzo improprio di petardi e botti che genera inevitabilmente una serie di conseguenze rischiose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana, oltre a provocare danni all’integrità fisica delle persone e degli animali oltreché pregiudizio materiale ed economico a beni pubblici e privati.

Si ricorda, infatti, che, tra le categorie più esposte ai rischi legati all’incontrollato impiego di prodotti pirotecnici, vi sono i minori cui deve essere riservata speciale tutela, soprattutto di tipo preventivo. Inoltre è verificato che l’utilizzo dei fuochi d’artificio, fumogeni e altri prodotti affini è causa non solo di pericolo per la vita delle persone, inevitabilmente esposte a panico e stress anche acustico, ma determina anche forti concentrazioni di inquinamento da polveri PM10 in grado di veicolare, come da evidenze scientifiche, virus e batteri, senza contare gli ulteriori e ingenti danni economici che possono determinarsi a carico di beni pubblici e privati in relazione al pericolo d’incendio connesso all’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.).

Alla luce di ciò si ritiene necessario perseguire specifiche e contingenti politiche di sicurezza e di prevenzione idonee e mirate, da cui derivino provvedimenti specifici preordinati a garantire la tutela e l’incolumità di tutte le persone presenti sul territorio di Bari, dando seguito alle indicazioni pervenute nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, tenutasi il 18 dicembre, in merito ai provvedimenti sindacali da adottare con riferimento alle esigenze rappresentate per il periodo delle festività dicembrine.

Pertanto questa mattina è stata firmata e pubblicata sull’albo pretorio l’ordinanza sindacale che vieta dalle ore 12 alle 24 dei giorni 23 e 24 e dalle ore 12 del 31 dicembre alle 5 del 1 gennaio 2025, in tutto il territorio comunale:

· di diffondere musica all’esterno e negli spazi antistanti gli esercizi pubblici e le attività commerciali in genere mediante diffusori acustici o altre apparecchiature sonore, fatte salve le manifestazioni ed attività preventivamente autorizzate e purché non si crei comunque disturbo alla quiete pubblica; è invece consentita la diffusione di musica dal vivo (come descritta nella circolare del Ministero delle Finanze n.165 del 07/09/2000, e cioè mediante l’uso di strumenti musicali e non la riproduzione di tracce sonore registrate) purché avvenga nel rispetto della vigente disciplina di settore anche con riferimento alla regolamentazione e alle disposizioni locali, anche con riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti nn. 3933/2024 e 3905/2024.
· di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop);
· di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata;
· di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche;
· di appiccare fuochi di qualsiasi genere e a qualsiasi scopo;
· di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Il Corpo di Polizia locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette disposizioni, fatte salve eventuali ulteriori e diverse responsabilità penali e amministrative accertate, saranno punite:

· ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500;
· con la sanzione prevista dagli artt. 650, 659, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.

Per le violazioni alla presente ordinanza commesse dai titolari di licenza/autorizzazioni amministrative, è prevista altresì la sospensione del titolo abilitativo per un periodo fino a cinque giorni.

Per quanto riguarda invece l’ordinanza recante il divieto di vendita, in forma ambulante e non, di alcune categorie di fuochi d’artificio, si ordina:

1. il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a far data dal 23/12/2024 e fino a tutto il 01/01/2025, di fuochi d’artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3, di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) con massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all’Allegato I, lettera A), numero 1, lett. a), comma 4 del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose;
2. il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio 2025, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;
3. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS, nel corso della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre e fino alle 7 del giorno successivo;
4. il divieto di cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all’uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e similari) e del tipo “razzo” limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all’art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nulla osta del Questore di cui all’art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall’autorità di pubblica sicurezza;
5. il divieto di cessione a qualsiasi titolo o di utilizzo in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 di fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di anni 18 di fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta;
6. il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l’uso di dette aree per l’utilizzo degli spari vietati dalla presente ordinanza;
7. il divieto di impiego, nei luoghi pubblici e privati a partire dal 23/12/2024 e fino a tutto il 01/01/2025, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.

Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500. I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente. Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d’artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore.

Sicurezza a Bari, c’è la nuova ordinanza fino al 28 febbraio: stop ad alcolici in piazza Moro e piazza Umberto – INFO

È stata firmata oggi la nuova ordinanza a tutela della sicurezza urbana con riferimento all’area di piazza Moro, piazza Umberto e zone limitrofe, che avrà validità fino al 28 febbraio 2025.

Il provvedimento conferma il divieto, per gli esercenti attività commerciali e i pubblici esercizi localizzati nell’area individuata, di vendita e somministrazione per asporto di bevande in bottiglia e/o in contenitori di vetro dalle ore 20 alle 7, vietando contestualmente ai titolari di autorizzazioni di tipo “A” di cui alla Legge regionale n.24/2015 (chiosco) di agevolare il consumo, anche per asporto di bevande alcoliche versate in contenitori non in vetro, sulle aree limitrofe interessate dalla perimetrazione del provvedimento.

Quanto al consumo di bevande alcoliche al di fuori dei pubblici esercizi e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sul posto e nelle pertinenze autorizzate per l’occupazione del suolo pubblico, resta il divieto nell’arco delle 24 ore.

A supporto delle persone vulnerabili in condizione di emergenza sociale e con problemi di dipendenza l’ordinanza conferma altresì il potenziamento dei servizi di welfare attraverso l’impegno degli operatori delle Unità di strada comunali che stazioneranno in piazza Moro e piazza Umberto.

L’ordinanza recepisce, inoltre, quanto previsto dal Decreto Legge n. 137 del 1° ottobre 2024, finalizzato a contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza con l’obiettivo di tutelare questi ultimi in caso di eventuali aggressioni.

“Coerentemente con le valutazioni condivise in seno al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, e alla luce degli effetti conseguiti dall’entrata in vigore della prima ordinanza, abbiamo confermato il dispositivo con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai residenti e a quanti attraversano quotidianamente piazza Moro, piazza Umberto e le aree limitrofe alla stazione centrale – commenta il sindaco Vito Leccese -.

Le maggiori criticità rilevate nelle zone interessate dal provvedimento, come conferma il monitoraggio svolto in questi mesi, sono causate dall’abuso di alcol e droghe associato a situazioni di marginalità: di qui la necessità di ribadire il divieto di vendita di alcol a partire dalle otto di sera, come pure quello del consumo al di fuori dei bar e relative pertinenze nell’arco dell’intera giornata.

Il calo delle temperature di questo periodo, infatti, aggrava le condizioni di vulnerabilità delle persone che vivono per strada, specie se con problemi di alcolismo, come la cronaca delle ultime settimane, purtroppo, conferma. Per questo abbiamo voluto rafforzare ulteriormente l’impegno degli operatori delle unità di strada comunali a supporto delle persone senza dimora e con dipendenze, in modo da intercettare eventuali richieste di aiuto e orientarle verso i servizi territoriali attivi.

Al contempo, in vista del grande afflusso di cittadini e visitatori nelle zone centrali della città per le festività natalizie, riteniamo necessario garantire il massimo impegno a tutela della sicurezza e la serenità di tutti”.

Di seguito quanto disposto dall’ordinanza, che resterà in vigore fino al prossimo 28 febbraio:

1) È FATTO DIVIETO:

a. Per gli esercenti attività commerciali e i pubblici esercizi ubicati sulle seguenti vie: piazza Moro, corso Italia (da piazza Moro a via Suppa), via Niccolò dell’Arca (da via Caduti di Via Fani/piazza Moro a via Davanzati), via Davanzati (da piazza Umberto a via Melo), via R. De Cesare, via Sparano – nel tratto di strada compreso tra piazza Aldo Moro e piazza Umberto -, e la stessa piazza Umberto comprese le strade e le attività commerciali perimetrali alla stessa piazza Umberto dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo, di vendere e/o somministrare per asporto bevande in bottiglie e/o in contenitori di vetro; è altresì fatto divieto agli esercenti commerciali, anche titolari di autorizzazione di tipo “A” di cui alla Legge regionale n.24/2015, di agevolare ogni forma di consumo anche per asporto su area pubblica di bevande alcoliche versate in contenitori non in vetro o secondo altre modalità che ne consentano il trasporto per il consumo altrove sulle aree circostanti ed interessate dalla perimetrazione del presente provvedimento;

b. Per chiunque, nelle medesime vie di cui al precedente punto, di consumare bevande alcoliche nell’arco delle 24 ore al di fuori dei pubblici esercizi e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande con consumo sul posto e nelle loro pertinenze già autorizzate per l’occupazione del suolo pubblico.

L’inosservanza delle previsioni di cui alla lettera a), fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, è punita con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale. A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n.689/81.

L’inosservanza dei precetti di cui al punto b) è punita, impregiudicata la eventuale rilevanza penale per fatti costituenti reato, ovvero fatte salve le concorrenti violazioni di natura amministrativa previste da altre Leggi e Regolamenti, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00 (oltre le eventuali ulteriori spese di notifica degli atti come previste ex lege) ai sensi dell’articolo 7 bis D.Lgs 267/2000.

2) È ALTRESÌ FATTO DIVIETO per chiunque, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, di porre in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture ferroviarie, di trasporto pubblico e delle relative pertinenze insistenti e ricomprese nell’area di cui al punto a).

La violazione dei divieti indicati è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 10 D.L. 14/2017, l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, anche con riferimento alla Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015- Codice del Commercio della Regione Puglia- nonché dall’articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 dell’articolo 9, D.L. n.1472017, come convertito con modificazione in Legge n.48720178, è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle disposizioni richiamate nel presente capoverso nelle aree di cui al punto a).

Nei casi di reiterazione delle condotte vietate ai sensi del punto 2), potrà disporsi, con provvedimento del Questore motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui alla lettera a) del punto1);l’eventuale violazione della misura così disposta comporta l’arresto del contravventore da sei mesi ad un anno.

Si applica altresì, ricorrendone l’ipotesi, la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell’art. 13 L. 689/1981.

Resta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal D.L. n.137 del 1 ottobre 2024 in relazione alle specifiche fattispecie dallo stesso disciplinate ed a cui si rinvia.

Tutti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria sono incaricati della vigilanza ed osservanza del presente Provvedimento.

È formulata altresì specifica e contestuale DIRETTIVA, quale misura complementare alle finalità sottese al presente Provvedimento, ai competenti uffici dell’Amministrazione Comunale di:

• assicurare il mantenimento del potenziamento dei servizi di welfare comunale con particolare riferimento ai servizi di assistenza primaria a favore di individui in condizioni di disagio, di grave difficoltà e/o in condizione di emergenza sociale prevedendo n° 2 aree di stazionamento delle cc.dd. Unità di Strada nei pressi dell’ex Infopoint cittadino in piazza Aldo Moro e nei pressi dell’edificio denominato “Goccia del Latte” in piazza Umberto I nei giorni e negli orari che saranno determinati dalla Direzione della Ripartizione Servizi alla Persona;

• proseguire gli interventi sulla vegetazione arborea presente in piazza Aldo Moro e nella altre vie indicate al punto a) del presente dispositivo – con eccezione della piazza Umberto che sarà interessata da un successivo e complessivo intervento manutentivo generale – al fine di ridurre l’altezza delle bordature in siepi delle aiuole o di altri elementi a verde e/o di compiere gli ulteriori interventi necessari al fine di limitare la frammentazione visiva e la discontinuità spaziale che possano costituire occasione per l’occultamento o pregiudizio per le attività di controllo da parte dei competenti organi di Polizia;

• provvedere alla eliminazione/sostituzione – o altro intervento che sarà ritenuto idoneo dai competenti organi tecnici – di cordoli di aiuole e manufatti similari.

• mantenere le aree di stazionamento delle cc.dd. Unità di Strada nella piazza Aldo Moro, nei pressi dell’ex Infopoint cittadino e in piazza Umberto I, civico 35 (di fronte al civ. 35 della piazza Umberto, lato intersezione con la via Davanzati), predisponendo all’uopo la necessaria segnaletica stradale conforme al Codice della Strada;

• provvedere giornalmente nelle aree indicate nel punto a), con riferimento ai Servizi specifici di AMIU Puglia s.p.a., alla rimozione di quanto risulti in stato di abbandono nelle aree pubbliche (bottiglie e lattine vuote, rifiuti in genere, carte, ecc.);

• provvedere alla eliminazione, qualora non più in uso, o ripristino, di cassette, armadietti o strutture similari (tipo vecchie centraline telefoniche) previste per servizi pubblici.

Ordinanza anti movida nell’Umbertino, residenti soddisfatti ma commercianti preoccupati: -30% degli incassi

Il sindaco Vito Leccese ha riunito nella mattinata di oggi, a Palazzo di Città, i rappresentanti del comitato di residenti del quartiere Umbertino e le associazioni di categoria (Confcommercio e FIPE, Confesercenti, Confartigianato e CNA) con il fine preannunciato di svolgere, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, il monitoraggio dell’esecuzione dell’ordinanza sindacale contro la cosiddetta movida del quartiere Umbertino, la cui scadenza è fissata per il 4 dicembre.

Per il Comune di Bari hanno partecipato anche l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, l’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, il sindaco della notte Lorenzo Leonetti, il direttore generale Davide Pellegrino, il comandante della Polizia locale Michele Palumbo e il direttore del settore Polizia annonaria e Attività produttive Michele Cassano.

Secondo quanto riferito da residenti e dagli stessi commercianti, l’ordinanza ha prodotto effetti significativi, riducendo assembramenti, schiamazzi notturni e inquinamento acustico e migliorando il decoro urbano nelle aree interessate. Tutti hanno convenuto sul fatto che si è registrata la massima collaborazione delle attività commerciali nell’esecuzione dell’ordinanza e che le violazioni sono state poche ed episodiche.

Il sindaco Vito Leccese, che ha sottolineato come il monitoraggio costante della situazione e il confronto periodico con le parti rappresentino un metodo costruttivo per trovare un punto di incontro, ha quindi ribadito la necessità di trovare una modalità condivisa che stabilisca delle regole chiare per una buona convivenza e per il contemperamento dei diversi interessi, senza dover ricorrere all’intervento delle istituzioni.

Se da una parte i residenti hanno insistito nel richiedere la conferma della limitazione degli orari per l’asporto di cibi e bevande, come accade in altri centri urbani, dall’altra i commercianti hanno manifestato una certa preoccupazione per un calo degli incassi che hanno stimato in una media del 30%. Le associazioni di categoria hanno quindi proposto di semplificare le regole, uniformando gli orari di fine asporto e di chiusura delle attività per tutti i giorni della settimana, portando il divieto di asporto alla mezzanotte e fissando l’obbligo di chiusura dei locali alle ore 2 senza distinzione tra somministrazione all’interno o sui tavoli esterni dotati di regolare concessione di occupazione. I rappresentanti del settore commercio hanno anche presentato un documento siglato da circa trenta attività commerciali dell’Umbertino con la quale si dichiarano disponibili a impiegare dei facilitatori che possano mitigare gli assembramenti e informare la clientela sulla necessità di rispettare la quiete pubblica. Pur essendoci alcuni punti di distanza tra le rispettive posizioni, si è registrato un clima di grande collaborazione e di diffusa consapevolezza delle ragioni degli altri.

Il sindaco ha tenuto a sottolineare come la sperimentazione per periodi limitati e un monitoraggio continuo costituiscano l’unico strumento per giungere a definire gradualmente un punto di equilibrio. In ogni caso, nei prossimi giorni la situazione, su richiesta dello stesso sindaco, sarà oggetto di un nuovo esame in seno al Comitato per la Sicurezza e l’Ordine pubblico, che verosimilmente analizzerà i risultati della prima ordinanza in merito alle criticità relative alla sicurezza urbana che hanno reso indispensabile il ricorso al provvedimento sindacale contingibile ed urgente.