Su proposta dell’assessore al Bilancio e alla Fiscalità locale, nei giorni scorsi la giunta ha approvato due delibere da trasmettere al Consiglio comunale, relative all’imposta sui rifiuti della città.
La prima riguarda la determinazione delle tariffe Tari 2025 che risultano confermate rispetto a quelle 2024 anche grazie a una serie di entrate che il Comune di Bari può prevedere a copertura del costo di gestione del servizio rifiuti.
Tra queste c’è sicuramente il contrasto all’evasione su cui, per le prossime annualità, l’amministrazione comunale sta continuando a programmare e rafforzare un’intensa attività finalizzata alla riscossione delle somme evase e all’individuazione delle utenze attualmente sconosciute e non presenti nella banca dati.
A tal riguardo, solo nel primo trimestre 2025 il Nucleo ispettivo, istituito dall’amministrazione comunale (attivo da gennaio 2025) per condurre verifiche fisiche sulle iscrizioni Tari presso le attività commerciali, ha eseguito controlli su 317 attività commerciali, con priorità a quelle con volumi elevati di produzione di rifiuti. Di queste sono risultate sconosciute alla banca dati Tari comunale ben 144 attività, che sono state invitate a regolarizzare la propria posizione attraverso la compilazione di un questionario a tal fine predisposto. Ad oggi si sono iscritte al registro 17 nuove attività mentre per le restanti 127 non sono scaduti ancora i termini di riscontro.
A questa attività si aggiunge l’azione di riscossione coattiva che ha l’obiettivo di incentivare il pagamento dei tributi comunali sia nella fase ordinaria sia in quella accertativa: nello stesso periodo di riferimento (gennaio – marzo 2025) sono state inviate 211 intimazioni di pagamento, che hanno prodotto 18 piani di rateizzazione, richiesti e concessi, per € 1.516.644,92 di crediti totali movimentati e € 871.741,51 già incassati, al netto delle somme relative alle rate non scadute dei piani di rateizzazione concessi.
La seconda delibera approvata dalla giunta comunale nella stessa seduta riguarda il nuovo Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), che sarà sottoposto al Consiglio comunale entro il prossimo 30 aprile. Il nuovo regolamento recepisce l’esigenza di provvedere a una generale revisione e semplificazione attraverso una più efficace sequenza delle disposizioni e con l’inserimento di precisazioni o chiarimenti divenuti necessari alla luce delle criticità emerse durante le precedenti attività di riscossione. Un intervento ritenuto necessario al fine di migliorare i tempi di lavorazione, snellire le procedure connesse con la gestione, istruttoria e definizione delle istanze, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e, quindi, garantire certezza e chiarezza degli obblighi in capo ai contribuenti.
Sempre nel nuovo regolamento che a breve sarà discusso in Consiglio, grande attenzione è stata riservata al contrasto all’evasione fiscale intrapresa dall’amministrazione, che presuppone il passaggio da una logica meramente repressiva a una logica più collaborativa, preventiva, che incentiva il cosiddetto adempimento spontaneo.
A tal proposito, uno delle modifiche più importanti riguarda la “riduzione delle sanzioni per sproporzione”. Nello specifico, il Comune, in materia di sanzioni applicate ai tributi locali, ha la possibilità di disciplinare con regolamento la riduzione delle stesse, mediante l’introduzione di circostanze attenuanti al fine di incentivare gli adempimenti in capo ai contribuenti.
In particolare, rilevato che l’art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472/1997 stabilisce che “Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino alla metà della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile”, al fine di agevolare gli adempimenti spontanei, ancorché tardivi, il comma 5 dell’art. 30 del nuovo testo del Regolamento TARI del Comune di Bari prevede, in caso di presentazione volontaria seppur oltre i termini previsti, la riduzione della relativa sanzione alla metà, proprio con l’obiettivo di tener conto della condotta del contribuente e di valorizzare l’azione da lui svolta per attenuare le conseguenze della violazione commessa.
Un’altra modifica riguarda il bonus sociale rifiuti, per cui il Comune di Bari ha ritenuto di confermare le agevolazioni già previste dal vigente regolamento per le utenze domestiche che si trovino in una comprovata situazione di disagio economico, per le quali si definisce che le esenzioni previste operano comunque con riferimento alla quota parte Tari non coperta dal bonus sociale rifiuti governativo – con DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 è stato emanato il provvedimento normativo che ha introdotto il nuovo sistema di agevolazione tariffaria a decorrere dal 1° gennaio 2025, quantificato l’agevolazione tariffaria in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti e individuato la platea dei beneficiari negli utenti domestici, nuclei familiari, per i quali l’ISEE non risulti superiore a € 9.530 (soglia elevata a € 20.000 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico).
In ultima istanza il nuovo regolamento osserva l’uscita parziale o totale dal servizio pubblico per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani. Gli artt. 19-bis e 25 del vigente regolamento prevedono due differenti procedure per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, le quali possono:
1. optare per l’uscita dal servizio pubblico, ottenendo in tal caso, previa dimostrazione dell’effettivo avvio al recupero di tutte le frazioni di rifiuti prodotti, la totale esenzione dalla corresponsione della parte variabile della tariffa (art. 19-bis);
2. conferire a soggetti privati alcune frazioni di rifiuti urbano per il successivo avvio al recupero o riciclo, ottenendo in tal caso una riduzione della parte variabile commisurata alla quota di rifiuti avviati a recupero o riciclo.
Allo stato attuale le due procedure prevedono differenti modalità di accesso all’agevolazione (la prima deve essere richiesta entro il 30 giugno dell’anno precedente, la seconda non richiede una preliminare comunicazione all’ente e al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti) e diverse tempistiche per la rendicontazione (entro il 20 febbraio dell’anno successivo la prima ed entro il 30 giugno dell’anno successivo la seconda). Nel nuovo regolamento, invece, le due situazioni sono riconducibili a un’unica fattispecie che può prevedere una differente gradualità in considerazione della percentuale di rifiuti avviati a riciclo o recupero, uniformando le procedure di comunicazione al Comune.
“Con la riduzione delle sanzioni per sproporzione prevista nel nuovo regolamento Tari – commenta l’assessore al Bilancio e alla Fiscalità locale -, rafforziamo il principio di fiducia e dialogo collaborativo con i contribuenti che stiamo portando avanti sin dall’insediamento della nuova amministrazione, secondo una visione moderna del rapporto tributario. L’impattante riduzione delle sanzioni alla metà vuole in modo evidente tener conto della condotta del contribuente che, seppur oltre i termini previsti, decida spontaneamente di mettersi in regola.
Contestualmente scoraggiamo ogni tentativo di evasione fiscale rafforzando i nostri controlli attraverso il Nucleo Ispettivo che inizia a produrre i suoi frutti proprio per quanto riguarda l’emersione di utenze totalmente sconosciute in banca dati Tari, fenomeno che non possiamo in alcun modo permetterci. Un’attività di primaria importanza, volta proprio a garantire quel principio di maggiore equità tra i contribuenti che è uno degli obiettivi di questa amministrazione”.