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Tassa di soggiorno a Bari, si parte il 1° ottobre: tariffe da 1,50 a 4 euro – TUTTE LE INFO

30 Agosto 2023
– Autore: Raffaele Caruso
30 Agosto 2023
– Autore: Raffaele Caruso

La tassa di soggiorno a Bari entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre. Nella giornata di ieri il Ministero ha pubblicato la delibera sulle tariffe, approvata in giunta nei giorni scorsi. Di seguito le tariffe indicate per l’imposta di soggiorno valida per ogni pernottamento e fino a un massino di 4 pernottamenti consecutivi, nelle seguenti strutture della città di Bari.

STRUTTURE ALBERGHIERE

Alberghi 5 stelle lusso € 4,00

Alberghi 5 stelle € 4,00

Alberghi 4 stelle € 3,00

Alberghi 3 stelle € 2,00

Alberghi 2 stelle € 1,50

Alberghi 1 stella € 1,50

Residenze tur. alberghiere 4 stelle € 3,00

Residenze tur. alberghiere 3 stelle € 2,00

Residenze tur. alberghiere 2 stelle € 1,50

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

Affittacamere € 2,00

Alloggi agrituristici € 2,00

Altri esercizi ricettivi € 2,00

Bed & breakfast € 2,00

Locazioni brevi € 2,00

Campeggi 4 stelle € 3,00

Campeggi 3 stelle € 2,00

Campeggi 2 stelle € 1,50

Campeggi 1 stella € 1,50

Case e appartamenti vacanza € 2,00

Case per ferie € 2,00

Ostelli della gioventù € 2,00

Villaggi turistici 4 stelle € 3,00

Villaggi turistici 3 stelle € 2,00

Villaggi turistici 2 stelle € 1,50

Si ricorda che, come da regolamento approvato, esistono diversi casi e tipologie di esenzioni dal pagamento dell’imposta di soggiorno, che riguardano:

a. i residenti nel Comune di Bari;

b. i minori entro il quattordicesimo anno di età;

c. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;

d. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione;

e. gli studenti universitari fuori sede iscritti a qualunque università avente sede nel Comune di Bari e coloro che frequentano master o scuole di specializzazione post-laurea nelle predette università;

f. persone con disabilità beneficiarie dell’indennità di accompagnamento e/o un loro accompagnatore;

g. gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

h. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale o di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

i. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

j. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa.

k. i visitatori in viaggio per motivi concorsuali.

L’applicazione della riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno è prevista per:

a) i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni (corporate) per il segmento business;

b) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;

c) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale.

I gestori delle strutture e delle altre tipologie ricettive ubicate nel Comune di Bari sono tenuti a informare, con adeguate forme di pubblicizzazione, i propri clienti e intermediari dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. I gestori provvedono a riscuotere l’imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come “operazione fuori campo IVA”.

Per poter adempiere agli obblighi dichiarativi, i gestori sono tenuti a registrarsi presso l’apposito portale web messo a disposizione dall’ente, mediante il quale, entro sette giorni dalla partenza, devono comunicare:

· il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria strutture;

· il relativo periodo di permanenza;

· il numero dei pernottamenti soggetti all’imposta;

· il numero di soggetti esenti dal pagamento;

· l’imposta dovuta;

· le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.

I gestori dovranno effettuare, con cadenza trimestrale, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre di riferimento secondo le modalità individuate dal regolamento.

Spetta al Comune effettuare il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione.

Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo, l’amministrazione può:

a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, a esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.

Il regolamento definisce inoltre le sanzioni amministrative previste in materia di sanzioni tributarie (D.lgs 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473) nelle seguenti modalità:

· al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

· al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, ai sensi dell’articolo 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

· il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta, in caso di violazione dell’obbligo di informazione alla clientela relativo all’applicazione, entità ed esenzione dell’imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267.

· il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta, in caso di omessa esposizione del codice identificativo di struttura, sarà passibile delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale Puglia n.57/2018 e ss.mm.ii.

· il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta, in caso di violazione dell’obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell’ospite per l’esenzione, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allo scopo di monitorare l’applicazione della disciplina regolamentare, nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di gestione dell’imposta di soggiorno, l’amministrazione comunale convoca un comitato di indirizzo composto da delegati propri e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative cui sono attribuite funzioni propositive, consultive e di studio nell’elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo e di monitoraggio sull’applicazione dell’imposta, con particolare riferimento all’effettivo impiego delle somme derivanti dall’applicazione delle tariffe approvate dalla giunta comunale.