Su proposta dell’assessora alle Culture e al Turismo Ines Pierucci, la giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, istituito ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e per quanto disposto dall’art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50). La città di Bari, negli ultimi anni, è diventata un’importante meta del turismo nazionale e internazionale, come attesta il Report 2015/2021 dell’Osservatorio Turistico Regionale con 916.640 presenze turistiche nel 2019 (di cui 413.661 stranieri) e 624.271 nel 2021 (di cui 237.637 stranieri). I flussi turistici, pur rappresentando una risorsa significativa per l’indotto economico e l’economia cittadina, comportano tuttavia spese aggiuntive a carico del bilancio comunale, sia per l’erogazione di adeguati servizi pubblici locali, sia per la manutenzione complessiva del territorio oltre che per la programmazione di un adeguato livello d’iniziative, manifestazioni e servizi di rilevanza turistica. Pertanto l’imposta di soggiorno consentirà di investire gli introiti migliorando e offrendo adeguati servizi pubblici e idonei interventi per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale e ambientale e il miglioramento della fruizione dello stesso, così da poter incentivare o, comunque, mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica e assicurare, al contempo, gli equilibri del bilancio pluriennale.
La redazione del documento approvato è frutto di un’attività consultiva che ha riguardato le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive ubicate nel territorio di Bari nonché i cinque Municipi cittadini, questi ultimi chiamati ad esprimere il proprio parere ai sensi del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo. Il regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze; le tariffe dell’imposta di soggiorno, differenziate in forza della categoria alberghiera e della durata del soggiorno, saranno definite con successiva deliberazione della giunta comunale. Il gettito derivante dall’applicazione dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
“La città di Bari, che negli ultimi anni ha vissuto importanti trasformazioni – commenta Ines Pierucci -, è ormai una città europea e l’imposta di soggiorno le permetterà di adeguarsi agli standard di altre grandi città conservando, da un lato, l’autenticità della sua identità culturale e, dall’altro, rilanciando una vocazione culturale sempre più forte sostenuta da servizi più efficienti e da un’offerta complessiva di livello internazionale. Per la definizione del regolamento, accanto al tavolo sul turismo insediato in seno all’assessorato dall’inizio del mandato, a partire da dicembre 2022 abbiamo incontrato le associazioni di categoria del settore accogliendo il più possibile le diverse istanze pervenute per la redazione del documento. Un percorso complesso e non privo di difficoltà che si è reso necessario per dotarci di uno strumento previsto dalla legge che nei prossimi anni ci permetterà di investire sul territorio risorse necessarie alla tutela del patrimonio esistente e al miglioramento dei servizi turistici. La bozza di documento, condivisa con i Municipi, sarà oggetto di un ulteriore passaggio con i consiglieri Consiglio comunale cosicché possa essere ulteriormente arricchita di proposte e nuovi spunti. Credo che questo sia uno degli snodi più importanti del mandato di questa amministrazione perché puntiamo a rendere strutturale un provvedimento che garantirà una maggiore qualità dell’offerta turistica cittadina con la possibilità di restituire alla città una parte del valore che la presenza del turismo riveste oggi nella nostra comunità”.
Nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni e riduzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, dei gestori delle piattaforme telematiche e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento in strutture ricettive, anche all’aria aperta, sul territorio comunale, quali campeggi, agriturismi, strutture di turismo rurale, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case e appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, alberghi diffusi e comunque tutte le strutture recettive di cui alla legge regionale in materia di turismo, nonché gli immobili destinati alla locazione breve. Soggetto passivo dell’imposta è chi alloggia nelle strutture e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Bari. Tale soggetto corrisponde l’imposta di soggiorno al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme incassate. Sono responsabili del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento, i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale. I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in via continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nelle strutture ricettive, previa stipula di apposita convenzione con il Comune di Bari, possono provvedere all’assolvimento dell’imposta assumendo il ruolo di responsabili della riscossione e del versamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Le esenzioni dal pagamento dell’imposta di soggiorno riguardano:
a. i residenti nel Comune di Bari;
b. i minori entro il quattordicesimo anno di età;
c. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
d. i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione;
e. gli studenti universitari fuori sede iscritti a qualunque università avente sede nel Comune di Bari e coloro che frequentano master o scuole di specializzazione post-laurea nelle predette università;
f. persone con disabilità beneficiarie dell’indennità di accompagnamento e/o un loro accompagnatore;
g. gli appartenenti alle forze di Polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
h. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale o di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
i. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
j. il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa.
k. i visitatori in viaggio per motivi concorsuali.
L’applicazione della riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno è prevista per:
a) i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni (corporate) per il segmento business;
b) i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
c) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’amministrazione comunale;
La misura dell’imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive o di altre tipologie ricettive definite dalla normativa regionale; l’imposta è applicata fino a un massimo di quattro pernottamenti consecutivi nel corso dell’anno solare. I gestori delle strutture e delle altre tipologie ricettive ubicate nel Comune di Bari sono tenuti a informare, con adeguate forme di pubblicizzazione i propri clienti e intermediari dell’applicazione dell’imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. I gestori provvedono a riscuotere l’imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come “operazione fuori campo IVA”. Per poter adempiere agli obblighi dichiarativi, i gestori sono tenuti a registrarsi presso l’apposito portale web messo a disposizione dall’ente, mediante il quale, entro sette giorni dalla partenza, devono comunicare:
· il numero dei nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria strutture;
· il relativo periodo di permanenza;
· il numero dei pernottamenti soggetti all’imposta;
· il numero di soggetti esenti dal pagamento;
· l’imposta dovuta;
· le informazioni identificative del/dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica.
I gestori dovranno effettuare, con cadenza trimestrale, il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre di riferimento secondo le modalità individuate dal regolamento.
Spetta al Comune effettuare il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo, l’amministrazione può:
a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare, a esibire o trasmettere atti e documenti;
b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
Il regolamento definisce inoltre le sanzioni amministrative previste in materia di sanzioni tributarie (D.lgs 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473) nelle seguenti modalità:
· al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
· al soggetto responsabile del pagamento dell’imposta in caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, ai sensi dell’articolo 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.
· il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta, in caso di violazione dell’obbligo di informazione alla clientela relativo all’applicazione, entità ed esenzione dell’imposta di soggiorno, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267.
· il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta, in caso di omessa esposizione del codice identificativo di struttura, , sarà passibile delle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale Puglia n.57/2018 e ss.mm.ii.
· il soggetto responsabile del pagamento dell’imposta, in caso di violazione dell’obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell’ospite per l’esenzione, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Allo scopo di monitorare l’applicazione della disciplina regolamentare, nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di gestione dell’imposta di soggiorno, l’amministrazione comunale convoca un comitato di indirizzo composto da delegati propri e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative cui sono attribuite funzioni propositive, consultive e di studio nell’elaborazione di politiche di promozione e sviluppo delle attività economiche connesse con il settore turismo e di monitoraggio sull’applicazione dell’imposta, con particolare riferimento all’effettivo impiego delle somme derivanti dall’applicazione delle tariffe approvate dalla giunta comunale.